CASO ROGGERO UNA NORMA CHE NON TUTTI CONOSCONO | Avv. Angelo Greco
Angelo Greco
Jul 18, 2026
L'autore chiarisce che, secondo l'articolo 90 del codice penale italiano, gli stati emotivi come rabbia o stress non escludono l'imputabilità. Nel caso Rogero, puntare sulla legittima difesa è stato un errore strategico poiché mancava l'attualità del pericolo; una perizia psichiatrica sull'incapacità transitoria sarebbe stata l'unica via legale percorribile.
Key insight: L'articolo 90 del codice penale stabilisce che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono mai la responsabilità penale, imponendo a ogni cittadino il controllo delle proprie emozioni.